ISTITUTO DI PSICOLOGIA UMANISTICA e della Formazione Centrata sulla Persona EMPATEIA
ISTITUTO DI PSICOLOGIA UMANISTICA e della Formazione Centrata sulla Persona EMPATEIA

Regolamento della Scuola Quadriennale di Specializzazione

Art. 1 – L’Istituto di Psicologia Umanistica “Empatèia” ,con riferimento all’art. 2 del proprio statuto,organizza Corsi Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Umanistica in base alla legge n.56/89 ed ai successivi Decreti e Circolari.

Art. 2 – I Corsi sono attivati nelle sedi riconosciute dal MIUR ( massimo 3 ) . Il trasferimento dei corsi presso altre sedi è disciplinata dai Decreti e disposizioni in materia.
Art. 3 –
Sono ammessi in qualità di allievi i laureati in Medicina e Chirurgia ed in Psicologia in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione ai rispettivi albi o che conseguano le stesse entro la prima sessione successiva all’inizio del corso.

Art. 4
La selezione dei candidati avviene tramite colloqui che valutino:
a) le caratteristiche di personalità
b) l’attitudine alla relazione di aiuto
c) le motivazioni all’attività professionale.
Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili,si formerà una graduatoria in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali.
Il riconoscimento dei crediti ai fini dell’abbreviazione del percorso formativo avviene per decisione del Direttore del Corso,sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 5
Il numero massimo di allievi per ogni anno di ciascuna sede è di 20.
La procedura per richieste di trasferimento da una eventuale sede all’altra dei Corsi è disposta su provvedimento del Direttore del Corso.

Art. 6
La frequenza è obbligatoria e le assenze non potranno superare il 15% del monte ore complessivo,escludendo il tirocinio,che va espletato nella sua interezza. La presenza adeguatamente documentata a congressi o seminari di particolare rilevanza scientifico-professionale o stage presso strutture italiane o straniere di rilievo clinico-scientifico possono essere considerate come credito formativo ,purchè non superino il 20% del monte ore complessivo.
Art.7
Ogni anno di corso comprende n. 500 ore di attività formative così articolate secondo le disposizioni di legge.
Il programma dell’Area Teorica comprende Insegnamenti suddivisi in
a) insegnamenti di base
b) insegnamenti caratterizzanti
c) altri insegnamenti .
Per quanto riguarda la durata e la metodologia, gli insegnamenti predetti sono suddivisi in annuale , biennali, triennali o seminariali.
L’area pratica-esperienziale comprende :
a) esercitazioni
b) laboratori
c) gruppi di terapia personale
d) presentazione di casi clinici
e) supervisione in gruppo
La promozione della crescita personale è costituita dall’obbligatoria terapia personale individuale di almeno 50 ore ( non fornita dalla Scuola)
L’Ordinamento didattico potrà essere revisionato o aggiornato su richiesta Ministeriale o – quando se ne ravviserà la necessità – dal Collegio dei Docenti.

Art. 9
L’attività formativa viene riportata su un apposito “Registro Didattico” del Corso.

Art. 10
Sono previste convenzioni con strutture socio-sanitarie pubbliche private o del privato sociale convenzionate con il SSN in cui gli allievi possano svolgere attività di tirocini per almeno 150 ore.. La supervisione dei casi clinici per i quali l’allievo partecipa al trattamento viene effettuato durante il percorso formativo del Corso.

Art. 11
Il collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti didatti ( dell’area degli insegnamenti caratterizzanti), ,supervisori e tutors del Corso.
Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno.

Art. 12
Il Direttore del Corso nomina un Comitato Scientifico così composto:
a) un docente universitario che insegna nelle discipline indicate all’articolo 8,comma 3,del Regolamento emanato in data 11.12.1998,n. 509 che non rivesta alcun altro ruolo in seno all’Istituto nella qualità di Garante Scientifico della Scuola.
b) il Direttore del Corso o un suo delegato tra i Didatti del Corso.
c) da almeno un docente universitario;
Compito del Comitato Scientifico è quello di analizzare e valutare l’attività scientifica e didattica svolta nel Corso, presentando annualmente al Ministero competente una relazione consuntiva ed una programmatica in base agli obblighi di legge.
Qualora un incarico si rendesse vacante ,sarà cura del Direttore del Corso dare immediata comunicazione al predetto Ministero della nuova nomina.

Art. 13 –
Il percorso dell’allievo viene riportato su un apposito “Libretto formativo” . Esso contiene indicazioni sull’espletamento delle prove annuali.

Art. 14 –
Il passaggio all’anno di corso successivo avviene tramite:
– un elaborato scritto
– una discussione finale davanti ad una Commissione composta da almeno tre Didatti della Scuola riguardante le materie dell’anno in corso;
– la stesura di una ‘autovalutazione’ scritta del percorso di crescita personale e professionale.

Il Diploma finale viene rilasciato a seguito :

– la discussione di un caso clinico trattato dall’allievo durante il tirocinio
– la stesura e la discussione di una tesi di specializzazione di argomento strettamente inerente la psicoterapia davanti alla Commissione esaminatrice composta da almeno 4 Didatti della Scuola;
– la stesura di un’autovalutazione scritta del percorso di crescita personale e professionale.
– aver documentato l’espletamento del tirocinio e la psicoterapia personale.
La Commissione prevista per l’esame assegna un punteggio finale al Diploma di Specializzazione in 60/60.

Art. 15
Qualora l’allievo non abbia espletato interamente gli obblighi finali per il conseguimento del Diploma di specializzazione, prolungherà la propria formazione fino a completo soddisfacimento dei predetti obblighi.

Art. 16
E’ facoltà del Direttore del Corso, sospendere temporaneamente o definitivamente l’allievo per:
– manifesta incapacità o per sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui all’art. 4, comma I° del presente Regolamento
– per gravi infrazioni disciplinari o comportamenti che violino le norme di etica e deontologia professionale.

Art. 17
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge, Ordinanze Ministeriali o del Codice Civile che disciplinano materie contrattuali affini. Il foro competente sarà quello di Messina.

Il presente Regolamento è sottoscritto, per accettazione, dagli allievi iscritti.